1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca istituisce, con proprio decreto, il Consiglio nazionale delle arti (CNDA), organo elettivo di alta consulenza del Ministro, di durata quadriennale, mediante il quale i vari settori artistici concorrono alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca e della preparazione professionale nel campo delle arti. Il CNDA assolve, altresì, funzioni consultive in ordine al reclutamento e allo stato giuridico del personale.
2. In sede di prima attuazione della presente legge, il CNDA è composto da rappresentanti eletti dal personale direttivo e docente in servizio nelle istituzioni artistiche così ripartiti:
a) tre rappresentanti delle Accademie di belle arti;
b) un rappresentante dell'Accademia nazionale di danza;
c) un rappresentante dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
d) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;
e) due rappresentanti degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);
f) nove rappresentanti dei conservatori di musica.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca può con proprio decreto aumentare il numero dei componenti indicati al comma 2 a seguito della eventuale creazione di nuove accademie.
4. L'elettorato passivo è riservato al personale di ruolo. In sede di prima attuazione, oltre al personale eletto ai sensi del comma 2, fanno parte del CNDA esperti di chiara fama così nominati:
a) uno dal Consiglio universitario nazionale;
b) uno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
c) uno dal Ministro dei beni e delle attività culturali;
d) uno dal Ministro dell'università e della ricerca.
5. Il CNDA è presieduto da un membro eletto al suo interno. Il CNDA può nominare apposite commissioni di esperti per procedere alla definizione delle aree disciplinari, degli indirizzi e degli insegnamenti obbligatori ad essi relativi, nonché delle questioni inerenti alla razionalizzazione delle strutture e alla gestione del personale nella fase transitoria. Entro sei mesi dalla sua istituzione il CNDA approva il regolamento per il proprio funzionamento.
6. La composizione definitiva del CNDA è determinata con decreto legislativo, adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi stabiliti dal presente articolo.